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FAQ

  • In Svizzera, i lavori che comportano pericoli particolari possono essere affidati solo a lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata (OPI art. 8.1).
  • Raccomandiamo di formare il personale addetto all'uso delle piattaforme aeree secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d «Istruzione e formazione per gli utenti di piattaforme di lavoro elevabili».
  • Il certificato di formazione viene documentato in formato cartaceo o sotto forma di tessera.

  • Non esiste un obbligo generale di identificazione
  • In Svizzera, tuttavia, i lavori che comportano pericoli particolari possono essere affidati solo a lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata. (VUV art. 8.1)
  • L'attestato di formazione viene documentato in forma cartacea o sotto forma di tessera.
  • Raccomandiamo di formare il personale addetto all'uso secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d, «Istruzione e formazione per gli utenti di piattaforme di lavoro elevabili».
  • La formazione consiste nella trasmissione di conoscenze teoriche e pratiche su un argomento completo (VUV art. 8) e nella verifica dei contenuti didattici trasmessi.
  • I corsi di formazione sono offerti da centri di formazione, produttori o noleggiatori di piattaforme di lavoro elevabili.
  • Le aziende possono anche formare gli utilizzatori autonomamente, se dispongono di un istruttore esperto (istruttore con formazione per istruttori).

  • In Svizzera, in generale, un utilizzatore di PLE deve disporre di un'istruzione.
  • Raccomandiamo di istruire il personale operativo secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d, «Istruzione e formazione per gli utenti di PLE».
  • Sul luogo di impiego è necessaria un'ulteriore istruzione se gli utilizzatori non hanno familiarità con il modello utilizzato. L'istruzione deve essere impartita da una persona competente e deve essere documentata.
  • Sono considerate competenti in particolare le persone con una formazione di istruttore o formatore.
  • L'attestato di istruzione viene documentato sotto forma di una check-list C-311.15d firmata.

  • Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in modo conforme alla loro destinazione. In particolare, possono essere utilizzate solo per lavori e in luoghi per i quali sono adatte.
  • È necessario rispettare le indicazioni del produttore relative all'uso dell'attrezzatura di lavoro. OSL art. 32a, cpv. 1
  • Le indicazioni del produttore relative all'uso dei DPI anticaduta sono riportate nel manuale d'uso.
  • Si consiglia di indossare i DPI anticaduta su tutte le piattaforme di lavoro aeree statiche e mobili di categoria 1b e 3b.

  • Nelle gabbie di lavoro delle piattaforme di lavoro elevabili si parla di un sistema di ritenuta che non richiede una formazione, ma solo un'istruzione. I partecipanti a un corso di formazione per operatori ASFP vengono istruiti sull'uso di un sistema di ritenuta e sui relativi rischi.
  • Un sistema di ritenuta è progettato in modo tale che il mezzo di collegamento sia così corto da non poter raggiungere il bordo a rischio di caduta. L'utente lavora all'interno di un'area sicura delimitata dal sistema di ritenuta.
  • I punti di ancoraggio previsti dal produttore nelle piattaforme di lavoro delle piattaforme aeree hanno una forza di ritenuta garantita di soli 3 kN secondo la norma SN EN 280 (da SN EN280 2022/10, 6 kN), che è sufficiente per la ritenuta, ma non per la protezione anticaduta.
  • Un punto di ancoraggio anticaduta deve dimostrare una forza di arresto di almeno 12 kN. SN EN 795

  • Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in modo conforme alla loro destinazione. In particolare, possono essere utilizzate solo per lavori e in luoghi per i quali sono adatte.
  • È necessario rispettare le indicazioni del produttore relative all'uso dell'attrezzatura di lavoro. OSL art. 32a, cpv. 1
  • Salire e scendere dalla piattaforma di lavoro sollevata comporta grandi rischi ed è vietato dal produttore secondo la norma SN EN 280.
  • In linea di principio, per scendere dalla piattaforma di lavoro sollevata (consentito solo in situazioni eccezionali) è necessario che un esperto di sicurezza effettui una valutazione dei rischi.
  • Per l'individuazione dei pericoli e la pianificazione delle misure con D-A-CH-S Papier, l'ASFP ha emanato la direttiva W 380.18d.
  • Raccomandazione ASFP: Uscita dalla piattaforma di lavoro dalle piattaforme di lavoro elevabili W 380.18d
  • Scheda informativa: Valutare e ridurre i rischi – Metodo Suva per macchine www.suva.ch/66037.D.

  • Gli operatori di piattaforme di lavoro elevabili devono essere idonei alla loro attività!
  • Requisiti:
    • Età minima 18 anni! Sono possibili eccezioni per gli apprendisti, purché ciò sia consentito dal relativo regolamento sulla formazione professionale. ArGV 5 Art. 4
    • Salute fisica e mentale (buona vista e udito, nessuna dipendenza da alcol, droghe o farmaci)
    • Comportamento affidabile, responsabile e prudente
    • Assenza di vertigini
    • Comprensione tecnica

  • L'ASFP riscuote dai centri di formazione ASFP autorizzati una tassa di CHF 5.00 per ogni partecipante, che viene utilizzata per l'ulteriore sviluppo della documentazione e per la garanzia della qualità.

  • I requisiti per la certificazione come centro di formazione ASFP sono riportati nella raccomandazione tecnica FE 320.15d, sezioni 5 e 6.
  • Per ulteriori informazioni sull'adesione e sulla certificazione dei centri di formazione, si prega di contattare la nostra segreteria: info@verbandvsaa.ch

  • La formazione per utilizzatori ASFP dura un giorno. Un elenco dei centri di formazione ASFP è disponibile qui.

  • Nella nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d
  • Sezione 5 «Requisiti tecnici per la formazione e l'istruzione degli utenti»
  • Sezione 6 «Requisiti tecnici per la formazione degli istruttori»

  • La sezione 6 della raccomandazione tecnica FE 310.15d non ne parla esplicitamente, ma rimanda alla raccomandazione tecnica FE 320.15d per integrare il significato del termine «centro di formazione riconosciuto».
  • La raccomandazione tecnica FE 320.15d descrive a partire dalla sezione 5 cosa comprende il termine «centro di formazione riconosciuto» e menziona, tra l'altro, al punto 5.6 la certificazione da parte della ASFP.
  • Pertanto, per l'ammissione al corso per dimostratori ASFP è richiesta una formazione per operatori ASFP.

  • In linea di principio, l'accettazione di una formazione straniera nel campo della sicurezza sul lavoro è valutata dalla SUVA.
  • La SUVA indica come centri di formazione riconosciuti l'associazione ASFP e l'IPAF.
  • Si consiglia di rivolgere questa domanda direttamente alla SUVA.

  • Qui trovate ulteriori informazioni sulle formazioni ASFP.

  • La partecipazione ai lavori pratici e la loro verifica non richiedono il previo superamento dell'esame teorico.
  • Il programma giornaliero può essere adattato alle esigenze dei partecipanti e/o alle condizioni meteorologiche. A questo proposito, ecco un esempio di lavoro con più gruppi nel programma giornaliero ASFP.
  • Il presupposto è che i lavori pratici si svolgano solo nell'ambito di un corso di formazione per operatori e che l'istruttore sia sempre presente, i partecipanti siano istruiti e la sicurezza sia garantita.
  • Il rilascio di una tessera di operatore è consentito solo dopo il superamento dell'esame teorico E pratico.

  • Sì.
  • Tuttavia, gli esami di riparazione non devono svolgersi lo stesso giorno.
  • Il partecipante deve utilizzare il tempo a disposizione per ripassare la materia utilizzando il libro di testo e dimostrare in un secondo momento di aver compreso i punti trattati (superamento dell'esame teorico).
  • In caso di mancato superamento di uno degli esami, può essere rilasciato un attestato di partecipazione che indichi chiaramente che NON si tratta di un certificato di formazione.

  • In linea di principio non vi sono limitazioni.
  • Spetta al centro di formazione ASFP responsabile decidere come, a quali condizioni e a quali costi svolgere un esame di riparazione.