FAQ
1. È necessaria una formazione per gli operatori di piattaforme di lavoro aeree?
- In Svizzera, i lavori che comportano pericoli particolari possono essere affidati solo a lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata (OPI art. 8.1).
- Raccomandiamo di formare il personale addetto all'uso delle piattaforme aeree secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d «Istruzione e formazione per gli utenti di piattaforme di lavoro elevabili».
- Il certificato di formazione viene documentato in formato cartaceo o sotto forma di tessera.
2. È necessario un documento di identità per guidare una piattaforma di lavoro elevabile?
- Non esiste un obbligo generale di identificazione
- In Svizzera, tuttavia, i lavori che comportano pericoli particolari possono essere affidati solo a lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata. (VUV art. 8.1)
- L'attestato di formazione viene documentato in forma cartacea o sotto forma di tessera.
- Raccomandiamo di formare il personale addetto all'uso secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d, «Istruzione e formazione per gli utenti di piattaforme di lavoro elevabili».
- La formazione consiste nella trasmissione di conoscenze teoriche e pratiche su un argomento completo (VUV art. 8) e nella verifica dei contenuti didattici trasmessi.
- I corsi di formazione sono offerti da centri di formazione, produttori o noleggiatori di piattaforme di lavoro elevabili.
- Le aziende possono anche formare gli utilizzatori autonomamente, se dispongono di un istruttore esperto (istruttore con formazione per istruttori).
3. È necessario un attestato di istruzione per gli utilizzatori di PLE?
- In Svizzera, in generale, un utilizzatore di PLE deve disporre di un'istruzione.
- Raccomandiamo di istruire il personale operativo secondo la nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d, «Istruzione e formazione per gli utenti di PLE».
- Sul luogo di impiego è necessaria un'ulteriore istruzione se gli utilizzatori non hanno familiarità con il modello utilizzato. L'istruzione deve essere impartita da una persona competente e deve essere documentata.
- Sono considerate competenti in particolare le persone con una formazione di istruttore o formatore.
- L'attestato di istruzione viene documentato sotto forma di una check-list C-311.15d firmata.
4. Esiste l'obbligo di indossare un DPI anticaduta (dispositivo di protezione individuale anticaduta)?
- Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in modo conforme alla loro destinazione. In particolare, possono essere utilizzate solo per lavori e in luoghi per i quali sono adatte.
- È necessario rispettare le indicazioni del produttore relative all'uso dell'attrezzatura di lavoro. OSL art. 32a, cpv. 1
- Le indicazioni del produttore relative all'uso dei DPI anticaduta sono riportate nel manuale d'uso.
- Si consiglia di indossare i DPI anticaduta su tutte le piattaforme di lavoro aeree statiche e mobili di categoria 1b e 3b.
5. Gli operatori di piattaforme di lavoro elevabili che indossano dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta) devono seguire una formazione specifica?
- Nelle gabbie di lavoro delle piattaforme di lavoro elevabili si parla di un sistema di ritenuta che non richiede una formazione, ma solo un'istruzione. I partecipanti a un corso di formazione per operatori ASFP vengono istruiti sull'uso di un sistema di ritenuta e sui relativi rischi.
- Un sistema di ritenuta è progettato in modo tale che il mezzo di collegamento sia così corto da non poter raggiungere il bordo a rischio di caduta. L'utente lavora all'interno di un'area sicura delimitata dal sistema di ritenuta.
- I punti di ancoraggio previsti dal produttore nelle piattaforme di lavoro delle piattaforme aeree hanno una forza di ritenuta garantita di soli 3 kN secondo la norma SN EN 280 (da SN EN280 2022/10, 6 kN), che è sufficiente per la ritenuta, ma non per la protezione anticaduta.
- Un punto di ancoraggio anticaduta deve dimostrare una forza di arresto di almeno 12 kN. SN EN 795
6. È consentito salire e scendere dalla navicella sollevata?
- Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in modo conforme alla loro destinazione. In particolare, possono essere utilizzate solo per lavori e in luoghi per i quali sono adatte.
- È necessario rispettare le indicazioni del produttore relative all'uso dell'attrezzatura di lavoro. OSL art. 32a, cpv. 1
- Salire e scendere dalla piattaforma di lavoro sollevata comporta grandi rischi ed è vietato dal produttore secondo la norma SN EN 280.
- In linea di principio, per scendere dalla piattaforma di lavoro sollevata (consentito solo in situazioni eccezionali) è necessario che un esperto di sicurezza effettui una valutazione dei rischi.
- Per l'individuazione dei pericoli e la pianificazione delle misure con D-A-CH-S Papier, l'ASFP ha emanato la direttiva W 380.18d.
- Raccomandazione ASFP: Uscita dalla piattaforma di lavoro dalle piattaforme di lavoro elevabili W 380.18d
- Scheda informativa: Valutare e ridurre i rischi – Metodo Suva per macchine www.suva.ch/66037.D.
7. Quali sono i requisiti personali per la conduzione di una piattaforma di lavoro elevabile?
- Gli operatori di piattaforme di lavoro elevabili devono essere idonei alla loro attività!
- Requisiti:
- Età minima 18 anni! Sono possibili eccezioni per gli apprendisti, purché ciò sia consentito dal relativo regolamento sulla formazione professionale. ArGV 5 Art. 4
- Salute fisica e mentale (buona vista e udito, nessuna dipendenza da alcol, droghe o farmaci)
- Comportamento affidabile, responsabile e prudente
- Assenza di vertigini
- Comprensione tecnica
8. È obbligatorio utilizzare la documentazione ASFP (presentazione PPT, domande d'esame, libro di testo) per lo svolgimento dei corsi ASFP?
- Secondo la raccomandazione tecnica FE 320.15d, sezione 5.4.3, è obbligatorio utilizzare la documentazione fornita dalla ASFP.
9. A quanto ammontano le tasse riscosse dall'ASFP per ogni partecipante e come vengono utilizzati i fondi?
- L'ASFP riscuote dai centri di formazione ASFP autorizzati una tassa di CHF 5.00 per ogni partecipante, che viene utilizzata per l'ulteriore sviluppo della documentazione e per la garanzia della qualità.
10. Come posso far certificare il mio centro di formazione, quali sono i requisiti e quanto costa?
- I requisiti per la certificazione come centro di formazione ASFP sono riportati nella raccomandazione tecnica FE 320.15d, sezioni 5 e 6.
- Per ulteriori informazioni sull'adesione e sulla certificazione dei centri di formazione, si prega di contattare la nostra segreteria: info@verbandvsaa.ch
11. Dove e come posso seguire una formazione per diventare utilizzatore?
- La formazione per utilizzatori ASFP dura un giorno. Un elenco dei centri di formazione ASFP è disponibile qui.
12. Dove posso trovare le disposizioni relative alla formazione ASFP?
- Nella nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d
- Sezione 5 «Requisiti tecnici per la formazione e l'istruzione degli utenti»
- Sezione 6 «Requisiti tecnici per la formazione degli istruttori»
13. Se un partecipante ha già completato un corso di formazione per operatori IPAF e ora desidera frequentare il corso per dimostratori ASFP, ciò sarebbe consentito secondo le linee guida ASFP?
- La sezione 6 della raccomandazione tecnica FE 310.15d non ne parla esplicitamente, ma rimanda alla raccomandazione tecnica FE 320.15d per integrare il significato del termine «centro di formazione riconosciuto».
- La raccomandazione tecnica FE 320.15d descrive a partire dalla sezione 5 cosa comprende il termine «centro di formazione riconosciuto» e menziona, tra l'altro, al punto 5.6 la certificazione da parte della ASFP.
- Pertanto, per l'ammissione al corso per dimostratori ASFP è richiesta una formazione per operatori ASFP.
14. Il certificato di operatore XY è accettato? (in particolare: certificati stranieri)
- In linea di principio, l'accettazione di una formazione straniera nel campo della sicurezza sul lavoro è valutata dalla SUVA.
- La SUVA indica come centri di formazione riconosciuti l'associazione ASFP e l'IPAF.
- Si consiglia di rivolgere questa domanda direttamente alla SUVA.
16. Dove posso trovare i criteri di ammissione alla formazione per istruttori ASFP?
- Nella nostra raccomandazione tecnica FE 310.15d, sezione 10.7. Requisiti per gli istruttori
17. Dove posso seguire una formazione per istruttori ASFP?
- Qui trovate ulteriori informazioni sulle formazioni ASFP.
18. È consentito svolgere lavori pratici prima di aver superato l'esame teorico?
- La partecipazione ai lavori pratici e la loro verifica non richiedono il previo superamento dell'esame teorico.
- Il programma giornaliero può essere adattato alle esigenze dei partecipanti e/o alle condizioni meteorologiche. A questo proposito, ecco un esempio di lavoro con più gruppi nel programma giornaliero ASFP.
- Il presupposto è che i lavori pratici si svolgano solo nell'ambito di un corso di formazione per operatori e che l'istruttore sia sempre presente, i partecipanti siano istruiti e la sicurezza sia garantita.
- Il rilascio di una tessera di operatore è consentito solo dopo il superamento dell'esame teorico E pratico.
19. Posso ripetere un esame non superato?
- Sì.
- Tuttavia, gli esami di riparazione non devono svolgersi lo stesso giorno.
- Il partecipante deve utilizzare il tempo a disposizione per ripassare la materia utilizzando il libro di testo e dimostrare in un secondo momento di aver compreso i punti trattati (superamento dell'esame teorico).
- In caso di mancato superamento di uno degli esami, può essere rilasciato un attestato di partecipazione che indichi chiaramente che NON si tratta di un certificato di formazione.
20. Quante volte è possibile ripetere un esame?
- In linea di principio non vi sono limitazioni.
- Spetta al centro di formazione ASFP responsabile decidere come, a quali condizioni e a quali costi svolgere un esame di riparazione.